RISPOSTA
L’artigiano alimentarista può, in vigenza degli attuali DPCM, emanati per il COVID 19, effettuare solo il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Le attività abilitate alla panificazione possono anche effettuare la produzione di qualsiasi tipo di pizza, indipendentemente dalla tipologia di condimento utilizzata, inoltre il panificio, ai sensi dell’articolo 3 del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la L 248/2006, può anche consentire il consumo immediato di tali prodotti utilizzando gli arredi e i locali dell’attività (ovviamente non in questo periodo). Entrambi possono effettuare la consegna al domicilio del cliente, dato che in tale ipotesi si tratta di un servizio reso al cliente, che non necessita di alcuna specifica autorizzazione, trattandosi di una semplice cortesia.
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