IL CASO – Noleggio senza conducente – veicoli – lungo termine

26 Aprile 2017
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La normativa vigente in materia di  noleggio di veicoli senza conducente stabilisce che i veicoli destinati a noleggio uso di terzi debbano essere intestati al soggetto che presenta la SCIA; i dati in possesso della Prefettura devono coincidere con quelli indicati sulla carta di circolazione dei veicoli stessi, al fine di consentire al Prefetto, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, di sospendere o vietare l’esercizio dell’attività (art. 2 del DPR 481/2001).
Alla luce di quanto sopra si chiede se tra le diverse fattispecie di disponibilità giuridica del bene possa essere ricompreso anche il contratto di noleggio a lungo termine, che non prevede l’acquisizione della piena proprietà del veicolo in capo al segnalante allo scadere del contratto di noleggio e presupporrebbe per lo stesso soggetto l’inizio di una attività di sub-noleggio.

Risposta:

La previsione del dpr 481/2001 non autorizza a ritenere escluse altre forme di possesso del veicolo in base a titoli giuridici diversi dalla proprietà. L’immatricolazione presso l’UMC relativamente alla circolazione stradale avviene mediante autocertificazione di chi si dichiara proprietario (o comproprietario o usufruttuario o locatario con facoltà di compera o venditore con patto di riservato dominio). Contestualmente all’immatricolazione presso l’UMC, previa verifica del titolo e dei requisiti per effettuare il servizio o il trasporto (ad es. SCIA per veicoli destinati a locazione senza conducente) avviene il rilascio della carta di circolazione.
 

 

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