Risposta:
Si premette che il SUAP è l’unico punto di contatto fra il cittadino e la pubblica amministrazione e quindi la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione per noleggio con conducente deve obbligatoriamente transitare attraverso il SUAP, la competenza a redigere materialmente l’atto e quindi alla sua firma invece sarà dell’ufficio che sia stato materialmente incaricato di tale competenza. L’articolo 3 comma 11 bis del DL 138/2011, convertito con modificazioni con la L 148/2011, prevede che in conformità alla direttiva 2006/123/CE , del 12 dicembre 2006, sono esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; con tale disposizione lo Stato ha inteso mantenere la limitazione imposta attraverso l’utilizzo del contingente e quindi l’assegnazione a mezzo bando di concorso solamente per i veicoli di categoria M 1 ovvero autovetture con 9 posti a sedere compreso il conducente; ne deriva che le rimanenti attività di noleggio e taxi svolte con i restanti veicoli previsti dalla legge 21/92 sono da considerarsi come liberalizzate, ovvero non più soggette a contingente. Ne consegue che il titolo abilitativo dovrà essere rilasciato dal comune sussistendo tutti i requisiti di legge e non potrà opporsi un diniego a causa dell’inerzia della pubblica amministrazione che non ha regolamentato tale aspetto.
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