Risposta:
L’articolo 8 comma 3 della Legge 21/92 prevede che per poter ottenere l’autorizzazione per il noleggio con conducente e poterla anche mantenere, serve, fra l’altro, l’iscrizione al ruolo dei conducenti; se quindi l’attività sarà svolta da una S.r.l. l’autorizzazione dovrà essere intestata al suo legale rappresentante per nome e per conto della società che dovrà appunto risultare iscritto al ruolo dei conducenti della provincia nella quale è ubicato il comune. Potendo la società possedere anche più autorizzazioni per il noleggio con conducente i veicoli potranno essere condotti da altri soggetti rispetto al legale rappresentante, purché in possesso dei requisiti necessari alla guida e all’iscrizione al ruolo; tali soggetti potranno essere sia i soci che i dipendenti, regolarmente iscritti con contrato di lavoro in una delle forme oggi consentite, anche eventualmente a tempo parziale. Nel quesito si fa riferimento ad una cessione (e quindi art. 9 della legge 21/92); se invece si tratta di conferimento (art. 7 della legge 21/92) il titolo autorizzatorio conferito alla società viene intestato al socio che conferisce per nome e per conto della società.
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