Risposta:
L’attività di noleggio con conducente svolto a mezzo di natanti è soggetta alle disposizioni della legge 21/92 e prevista dall’articolo 1 comma 2 lettera b); l’utilizzo del natante è soggetto all’iscrizione al ruolo dei conducenti, oltre al possesso delle abilitazioni e dotazioni previste per lo svolgimento dell’attività in mare e quindi nel rispetto anche della normativa nautica; l’interessato dovrà disporre di un pontile di attracco del natante che dovrà essere indicato al comune. Si rammenta che l’articolo 10 bis comma 6 del DL 135/2018 convertito con modificazioni con la L 12/2019 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento