Risposta:
Salva l’ipotesi di mera collaborazione fra enti, che però non può riferirsi ad una generica quanto ampia verifica dei contenuti degli atti dell’Ente, può essere accolta nella forma di accesso agli atti che, per essere soddisfatta, deve anche contenere la dichiarazione dell’interesse legittimo ( vedi artt. 22 e ss. della legge 241/1990). Si fa però presente che la L.33/2013 disciplina l’accesso civico, che si differenzia dall’accesso di cui alla legge 241/1990 in quanto questo diritto non è soggetto ad alcuna legittimazione del richiedente e la richiesta NON necessita di motivazione (art.5). L’accesso civico di cui all’articolo 5 può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. Oppure per la tutela di intessi privati quali: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. Occorre quindi valutare di che tipo di richiesta si tratta e se vi sono motivi per opporre un rifiuto. Si consiglia di contattare il Comando di PL che ha effettuato la richiesta nello spirito di collaborazione tra Comandi e per valutare le motivazioni che stanno alla base di questa richiesta
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