L’art. 123 del Reg. Tulps stabilisce che chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione. Il secondo comma, che recitava “L’autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall’articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore” è stato abrogato nel 2012. Non comprendendo bene le conseguenze dell’abrogazione del secondo comma, si chiede se la comunicazione effettuata ai sensi del 1^ comma di tale articolo possa essere ritenuta sufficiente per manifestazioni di questo tipo o se l’organizzatore debba munirsi anche del titolo abilitativo di cui all’art. 68 T.U.L.P.S.
IL CASO – Manifestazione sportiva – Trattenimento – Licenza
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