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Relativamente a quanto indicato nel quesito se il locale già ospita delle attrazioni dello spettacolo viaggiante significa che già è stata rilasciata la licenza e già è stata accertata la agibilità a ns parere servirà una nuova verifica se si intende avviare l’attività di trattenimento di ballo poiché si modifica in modo sostanziale il tipo di trattenimento; anche se il quesito non lo indica si rammenta che per locali di trattenimento al chiuso con capienza superiore alle 100 persone servirà anche la certificazione di prevenzione incendi.
L’agibilità di cui all’articolo 80 tulps, sempre necessaria al fine di rilasciare un titolo abilitativo per il trattenimento, deve essere verificata sia per i locali al chiuso che per le superfici all’aperto. Ai sensi dell’articolo 141 comma 2 del TULPS la agibilità, se di capienza non superiore alle 200 persone, può essere asseverata da un tecnico iscritto all’albo, e nell’ipotesi prevista dall’articolo 38 bis del DL 76/2020 per le sole attività indicate in tale articolo, la agibilità può essere redatta da un tecnico abilitato fino ad un massimo di 1000 persone.
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