» Quesito
Volevo alcune precisazioni in merito alla licenza di cui all’art. 57 del TULSP “accensione fuochi”. L’art. 1 del R.D. 773/34 dispone che nei Comuni ove non vi sia la Questura o il Commissariato di P.S., il Sindaco riveste la qualifica di Autorità locale di pubblica Sicurezza. L’art. 57 del Tulps prevede il rilascio di licenza dell’autorità LOCALE di pubblica sicurezza. L’articolo 107 comma 5 del TUEL demanda ai dirigenti il rilascio di vari provvedimenti, salvo quanto previsto dall’art. 50 comma 3 e dall’art. 54 comma 1 lett. a) del TUEL, che dispone: “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.” Nella tabella ?A? allegata al D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 non sono previsti i procedimenti relativi al rilascio della licenza di cui all’art. 57 del TULSP. Per quanto sopra sembrerebbe che il provvedimento di cui all’art. 57 del TULPS non puo’ rientrare nella separazione dei poteri previsti dall’art. 107 del D.Lgs 267/2000, pertanto il rilascio della licenza dovrebbe essere di competenza del Sindaco. Si chiede un parere in merito. Grazie
» Risposta
Concordiamo con quanto indicato nel quesito, la licenza di cui all’articolo 57 del TULPS deve essere firmata dall’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, e tale figura è rappresentata dal Sindaco nei comuni dove non risulta presente né la Questura né il Commissariato. Infatti tale carica è rivestita dal Sindaco non quale capo dell’amministrazione comunale, ma quale autorità di P.S. e quindi sembrerebbe non delegabile questa firma ; la questione comunque è assai dibattuta poichè i Comuni hanno adottato procedure diverse e in molti comuni queste licenze sono firmate dai responsabili di servizio; a ns parere quindi se si intende far procedere il dirigente/responsabile del servizio è opportuno cautelativamente che il Sindaco firmi una delega espressa
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