IL CASO – generi di monopolio – tabella speciale – pastigliaggi

29 Maggio 2020
Modifica zoom
100%
Con la presente, si chiede di conoscere se i Tabaccai, in possesso della relativa Licenza rilasciata dal Monopolio di Stato nonché titolari della Tabella speciale T, possono vendere le bevande confezionate (Es. acqua, bibite, etc) senza dover presentare una scia per esercizio di commercio al dettaglio di vicinato – settore merceologico alimentare.

Risposta

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere 15/10/2007 “Vendita di bibite preconfezionate presso i tabaccai in possesso di tabella speciale” ha precisato: Con riferimento al quesito di cui alla nota del 9 ottobre 2007 della Federazione italiana Tabaccai, si osserva che la tabella speciale relativa alla vendita di generi di monopolio rappresenta una particolarità commerciale ricomprendendo al proprio interno anche alcuni generi, di natura alimentare, non deperibili e che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, nello specifico e professionale. In considerazione delle medesime caratteristiche strutturali e di conservazione, si deve ritenere che nulla osta a considerare rientranti nella categoria dei generi alimentari non deperibili senza necessità di particolari trattamenti di conservazione, anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, ed in particolare le bibite in lattina, tetra-pak o bottiglietta, con esclusione del latte e dei suoi derivati. Le suddette possono dunque essere oggetto di vendita da parte dell’esercente anche senza il possesso specifico requisito professionale e senza la presentazione di specifico modello COM1, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali ed alle attrezzature utilizzate. Resta, infine, inalterata la possibilità, per l’esercente la vendita di generi di monopolio, di presentare apposita comunicazione di inizio attività COM1 ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 114/98.

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento