» Quesito
Un’operatrice cinese intende avviare nel nostro Comune un’attività di massaggi cinesi orientali FANG SONG TUINA AN MO. Vista la particolarità dei massaggi, è necessario il possesso di un particolare requisito professionale? (la richiedente è in possesso di un attestato professionale rilasciato da una scuola privata). L’attività professionale potrebbe essere equiparata ai trattamenti/ massaggi rivolti al benessere della persona non aventi finalità terapeutiche o estetiche che non necessita dei requisiti professionali di cui all’art. 1/1990?
» Risposta
Non potrà essere sicuramente l’interessata a decidere se la sua attività rientra o meno tra quelle di estetista, tantomeno noi sulla base della semplice indicazione possiamo esprimerci compiutamente sulla tipologia di massaggio che, successivamente, verrà svolta. Oltre i massaggi estetici, per i quali necessita il rispetto della legge 1/90, ci sono altre tipologie di massaggio non disciplinate a livello nazionale ma che molto spesso sono oggetto di interventi regionali. Non siamo a conoscenza di disposizioni emanate al riguardo dalla regione Sardegna. Si evidenzia che le prestazioni, i trattamenti e le manipolazioni sulla superficie del corpo umano, compresi i massaggi estetici e rilassanti per migliorare il benessere fisico ed estetico della persona o per curare il corpo senza effetti terapeutici, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 25/05/2013, n. 9, non sono soggetti alla legge 1/90.
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