IL CASO – estetista – vendita prodotti – SCIA – commercio

25 Gennaio 2021
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Estetista che ha già presentato regolare SCIA per lo svolgimento di tale attività chiede se per aggiungere nei medesimi locali l’attività di vendita di prodotti cosmetici debba presentare nuova scia per esercizio di vicinato o mera comunicazione o altra documentazione/istanza. Si pone analogo problema per acconciatore che voglia vendere prodotti affini.


Risposta:

Lo svolgimento dell’attività di estetista non consente la vendita di prodotti non alimentari, salvo che la vendita o comunque la cessione alla clientela dei prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, abbia solo il fine della continuità dei trattamenti in corso, come indicato dall’articolo 7 comma 1 della legge 1/90. La vendita di ulteriori o diversi prodotti invece necessita della presentazione di apposita SCIA, sempre che la destinazione d’uso del locale consenta l’insediamento di entrambe le tipologie di attività e per questo occorre sentire l’ufficio edilizia di codesto comune che valuterà sulla base della superficie utilizzata e delle normative attuative adottate dal comune in materia urbanistica-edilizia.

 

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