Risposta:
Lo svolgimento dell’attività di estetista non consente la vendita di prodotti non alimentari, salvo che la vendita o comunque la cessione alla clientela dei prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, abbia solo il fine della continuità dei trattamenti in corso, come indicato dall’articolo 7 comma 1 della legge 1/90. La vendita di ulteriori o diversi prodotti invece necessita della presentazione di apposita SCIA, sempre che la destinazione d’uso del locale consenta l’insediamento di entrambe le tipologie di attività e per questo occorre sentire l’ufficio edilizia di codesto comune che valuterà sulla base della superficie utilizzata e delle normative attuative adottate dal comune in materia urbanistica-edilizia.
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