Risposta:
Ciò che è consentito per tutte le merci, comprese quelle vendute negli esercizi con non possono attuare l’apertura, non è la vendita al domicilio ma la consegna al domicilio del cliente ovvero l’aggiunta di tale servizio rispetto ad un prodotto già acquistato nell’attività a mezzo di ordinazione ottenuta via mail o telefono. In tale ipotesi le FAQ del governo indicano che tale servizio deve essere svolto mediante una piattaforma senza che vi possa essere contatto tra la persona che per conto della piattaforma consegnerà il prodotto e il cliente; per tale servizio l’operatore della piattaforma dovrà essere in possesso dello scontrino fiscale relativo all’acquisto e l’indirizzo del cliente e l’autocertificazione. In nessuna norma nazionale nè nelle faq del Governo al sito : http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278, si fa riferimento ad un divieto di consegna a domicilio fuori comune. Nelle citata faq si legge: E’ consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro, E’ opportuno verificare eventuali disposizioni della regione di competenza.
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