Durante il controllo di autorizzazioni b itineranti rilasciate da questo ufficio, sono emersi casi dove le imprese risultano cancellate alla CCIAA a seguito del rilascio e non c’ è comunicazione di cessazione. Si vuole dare avvio al procedimento finalizzato alla revoca , ed essendo che tale caso NON è tra i motivi di revoca espressamente indicati nella normativa statale e regionale in materia, si chiede se applicabile, per l’inserimento nella comunicazione, il riferimento all’ art. 21 quinquies della L. 241/90 (ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato).
Risposta:
L’ipotesi indicata nel quesito, ovvero di un soggetto in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante iscritto al registro delle imprese e poi da esso cancellato è stata oggetto di due diverse risoluzioni del competente Ministero, la n.226100 del 07/07/2016 e n.236368 del 18/07/2016. per il Ministero chi si cancella dal registro delle imprese dichiara, nella forma autocertificativa, che l’azienda non è più esistente perché cessata; sulla base quindi di quanto dichiarato volontariamente dall’interessato, il comune ne dovrà prendere atto, indipendentemente dalla data di avvenuta dichiarazione di cessazione dell’azienda.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento