IL CASO – commercio su area pubblica – numero posteggi

17 Aprile 2019
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Nel nostro mercato un titolare di posteggio in concessione decennale, intende acquistare l’azienda di altro titolare, pertanto a seguito del subingresso sarebbe titolare di due posteggi, non consentito nel nostro regolamento comunale. Alla luce dell’entrata in vigore dell’articolo 1 comma 686 della legge 145/2018, a suo avviso è possibile vietare il subentro sulla base di quanto previsto nel regolamento, tenuto conto che quest’ultimo in vigore dal 2009 non era stato adeguato alle disposizioni del D.Lgs 59/2010.

Risposta:

 Il numero massimo di autorizzazioni per il commercio su area pubblica che il medesimo soggetto può detenere per il medesimo settore merceologico e per la medesima area mercatale era previsto  dalla conferenza unificata stato regioni del 5 Luglio 2012  che si era svolta sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 70 del D.lgs 59/2010. Con l’abrogazione di tale articolo, avvenuta a seguito dell’entrata in vigore della legge finanziaria 145/2018 articolo 1 comma 686, sono venute meno anche le indicazioni e le limitazioni che in tale conferenza erano previste, per cui al momento una simile limitazione dovrebbe essere, eventualmente, prevista dalla legge regionale della Sardegna 5/2006. Imporre una così forte limitazione in un regolamento comunale senza che la normativa di riferimento, legge regionale, preveda tale limite o che abbia dato mandato ai comuni di provvedere autonomamente, non sembra molto corretto ma comunque essendo un divieto espresso esplicitamente lo si dovrà applicare fino alla sua revoca o modifica. 

 

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