Risposta:
Il numero massimo di autorizzazioni per il commercio su area pubblica che il medesimo soggetto può detenere per il medesimo settore merceologico e per la medesima area mercatale era previsto dalla conferenza unificata stato regioni del 5 Luglio 2012 che si era svolta sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 70 del D.lgs 59/2010. Con l’abrogazione di tale articolo, avvenuta a seguito dell’entrata in vigore della legge finanziaria 145/2018 articolo 1 comma 686, sono venute meno anche le indicazioni e le limitazioni che in tale conferenza erano previste, per cui al momento una simile limitazione dovrebbe essere, eventualmente, prevista dalla legge regionale della Sardegna 5/2006. Imporre una così forte limitazione in un regolamento comunale senza che la normativa di riferimento, legge regionale, preveda tale limite o che abbia dato mandato ai comuni di provvedere autonomamente, non sembra molto corretto ma comunque essendo un divieto espresso esplicitamente lo si dovrà applicare fino alla sua revoca o modifica.
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