Risposta:
Il vincolo tra residenza anagrafica dell’operatore itinerante e comune che riceve la SCIA per l’esercizio dell’attività non è più in essere, potendo l’operatore presentare la SCIA per l’avvio dell’attività in qualsiasi comune italiano; l’interessato dovrà quindi solamente comunicare al registro delle imprese, entro i 30 giorni successivi al trasferimento di residenza, la modifica intervenuta. Pur non essendo obbligatoria la comunicazione al comune, dato che non è prevista dalla legge regionale della Lombardia 6/2010, riteniamo che potrebbe essere opportuna tale comunicazione.
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