Si chiede pertanto se, con l’abrogazione delle modifiche, ai fini della tutela della concorrenza e per evitare vizi di competenza, si debba tornare ad applicare l’originaria stesura dell’art.28 e quindi in particolare:
– Le autorizzazioni itineranti devono essere rilasciate in base comma 4 originaria stesura dai comuni sede delle società o dal comune di residenza in caso di ditta individuale
– Le autorizzazioni itineranti debbano essere rilasciate ai soli soggetti indicati al comma 2.
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