Risposta:
Premesso che l’art.27 del d.lgs 114/1998 definisce fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Nel caso in esame se gli operatori di street food sono commercianti su area pubblica, a ns parere, non vi sono dubbi che si tratta di una fiera e quindi soggetta all’obbligo del green pass. La manifestazione che si intende svolgere non rientra fra le attività di somministrazione di alimenti e bevande, come indica anche la denominazione utilizzata nel quesito, si tratta infatti molto probabilmente di commercianti su area pubblica di prodotti alimentari, alcuni dei quali forse avranno anche l’abilitazione alla somministrazione, pur rimanendo operatori commerciali.E’ comunque ns opinione che in una situazione come quella rappresentata nel quesito, ove oltre alla somministrazione vi è anche attività di spettacolo, sia necessario tenere tutta l’area soggetta a green pass per evitare lo sviluppo di focolai. Per quanto attiene al trattenimento, che giustamente potrà svolgersi solamente in forma statica con posti a sedere preassegnati si rammenta la necessità, oltre al possesso della licenza ex articolo 68 TULPS, della certificazione di agibilità di cui all’articolo 80 del medesimo testo che, nel caso di specie, dovrà anche prevedere la certificazione relativa al posizionamento delle sedie in conformità a quanto indicato nel titolo III della regola tecnica approvata con DM 19/8/1996 e anche in tale area sarà necessario, oltre al distanziamento di almeno un metro su ogni lato per le sedute, anche al possesso del green pass. Sarà necessario anche la redazione di un piano della sicurezza data la complessità della manifestazione, redatto sulla base della circolare Piantedosi del 18 Luglio 2018.
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