Risposta:
L’operatore sembra abilitato alla vendita del settore merceologico alimentare, ne deriva che altra tipologia di prodotti, potranno essere venduti solamente se siano destinati all’alimentazione ovvero all’ingerimento. Per ciò che attiene alla canapa si rammenta che un noto parere del Consiglio Superiore di Sanità, metteva in dubbio la libera vendita della cannabis light, basando le proprie convinzioni su una misura di “precauzione”. In realtà, il parere del Consiglio Superiore di Sanità veniva poi parzialmente ridimensionato dallo stesso Ministero della Salute (di cui il Consiglio Superiore di Sanità è organo consultivo), che sottolineava come il livello di THC della cannabis light è molto basso e, dunque, privo di qualsiasi tipo di impatto nocivo per la salute. Sempre nel 2018 il Ministero degli Interni, diffondeva a settembre un circolare nella quale invitava gli organi di pubblica sicurezza di incentivare i controlli nei negozi che commercializzano cannabis light. In Italia la Canapa è sottoposta ad una duplice normativa : è considerata pianta agricola e industriale e il suo utilizzo è regolato dalla Legge 242 del 2 dicembre 2016, ma però qualsiasi varietà di canapa, indipendentemente dal suo tenore di THC, quanto a fiori, foglie, oli e resine, è classificata come pianta da droga dal Testo Unico Stupefacenti (DPR 309/1990) a eccezione “della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell’Unione europea” (art.14). Questa doppia normativa ha creato un rilevante margine di ambiguità tra gli usi leciti e quelli illeciti della pianta. Si consiglia di sentire la locale Questura
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