Risposta:
Nessuna limitazione o divieto risulta emanato per lo svolgimento congiunto dell’attività di commercio e somministrazione e quindi, in relazione del disposto dell’articolo 3 del DL 138/2011 convertito con la legge 148/2011, che consente di svolgere tutto ciò che non è espressamente vietato, le due attività possono tranquillamente essere svolte anche congiuntamente. Tuttavia si rammenta di verificare con l’ufficio urbanistica del Comune la compatibilità della destinazione d’uso del locale, di far presentare all’interessato la SCIA per attività di somministrazione ai sensi della legge regionale del Lazio 21/2006, la certificazione di previsione di impatto acustico e la SCIA sanitaria, di accertare la sorvegliabilità del locale e di far comunicarela riduzione della superficie di vendita.
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