IL CASO – Commercio area pubblica – spunta – scelta soggetto

È previsto l’istituto della delega per l’assenza del titolare di un posteggio nel mercato?

25 Luglio 2024
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Un titolare di un posteggio nel mercato settimanale ha comunicato la propria assenza, allegando una delega a favore di un altro operatore per il periodo di non utilizzazione. Tuttavia, il Regolamento comunale prevede che, in caso di assenza del titolare della concessione, il posteggio temporaneamente non occupato sia prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti autorizzati per l’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 1, comma, lettera c) della L.R. n. 18/1995, dando precedenza a chi ha il maggior numero di presenze sul mercato.
Si richiede, quindi, di sapere se:
– L’istituto della delega per l’assenza dal mercato è previsto dalla normativa vigente?
– L’Ufficio deve attenersi esclusivamente a quanto previsto dal Regolamento comunale in caso di assenza del titolare?

Risposta:

In tutto il territorio nazionale l’assegnazione occasionale del posteggio non assegnato o non occupato dal legittimo concessionario avviene  assegnato attraverso le operazioni di spunta ad altro soggetto abilitato al commercio su area pubblica  sulla base del maggior numero di presenze  in quel mercato. Non può quindi essere l’operatore stesso a scegliere il proprio sostituto nell’utilizzazione del posteggio, salvo che questa persona non sia un suo dipendente che svolge, con la sua autorizzazione, attrezzatura, merce, misuratore fiscale l’attività in nome e conto del titolare della concessione; ma in tale ipotesi non si tratterebbe di spunta.

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