Un commerciante itinerante su aree pubbliche è munito di Autorizzazione di tipo B. Il commerciante può essere una persona fisica o giuridica. Specialmente se trattasi di persona giuridica, l’impresa può ovviamente avere più di un automezzo (e quindi più luoghi, anche di diversi Comuni) dove svolgere la propria attività (alimentare o NON alimentare): un esempio classico è quello di una ditta di venditori di alimenti e bevande (cosiddetti paninari) che, avendo più di un automezzo, può averne uno che svolge l’attività in un Comune, un altro in un altro Comune e così via. Se l’Autorizzazione di tipo B è però unica (cioè intestata a un’unica ditta) che documentazione deve esibirci la persona che svolge materialmente l’attività in certo momento e in un certo luogo (ad es. un dipendente)? Basta una fotocopia dell’Autorizzazione di tipo B (oppure della S.C.I.A. telematica) e poi è compito dell’Organo accertatore verificarne l’autenticità presso il Comune che l’ha rilasciata? Oppure ci sono altre indicazioni?
Risposta:
L’autorizzazione o la SCIA, che abilita alla vendita in forma itinerante consente di esercitare tale attività in un unico punto, e quindi ad una autorizzazione può corrispondere nello stesso momento ad un solo punto vendita. Se la persona, fisica o imprese societaria, intende avviare contemporaneamente più punti vendita dovrà dotarsi di più titoli abilitativi e di dipendenti, in maniera da poter esercitare contemporaneamente un punto di attività per ogni autorizzazione posseduta. Ogni soggetto dovrà esibire in originale, anche se questa prescrizione dovrebbe essere inserita nel regolamento comunale, il proprio titolo autorizzativo.
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