IL CASO – commercio area pubblica – green pass – operatore – assenze

21 Gennaio 2022
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Appurato che ai sensi dell’art. 9 septies del D.L. 52/2021 gli operatori del mercato privi di green pass non possono esercitare sui posteggi di cui sono titolari, loro luogo di lavoro, si chiede se le assenze così maturate possano essere considerate giustificate o meno, alla stregua di quanto già avvenuto con altri precedenti decreti statali che, al fine di contenere l’epidemia, si configuravano come disposizioni normative che non consentivano l’esercizio dell’attività in via autoritativa e non davano luogo alla necessità di giustificare tali assenze.

Risposta:

La possibilità di vaccinarsi e quindi partecipare allo svolgimento dell’attività è una possibilità che l’esercente poteva utilizzare o rifiutare, nel caso proposto è l’interessato che, a nostro avviso, ha rifiutato spontaneamente di utilizzare tale forma e anche la possibilità di farsi sostituire dal un socio, dipendente, collaboratore familiare. Tra l’altro il green pass base si ottiene anche con tampone negativo. A nostro avviso quindi si potranno considerare come giustificate le assenze solo quelle che siano avvenute, per il solo commercio di prodotti non alimentari, nei periodi di divieto di svolgimento dell’attività stabiliti dallo stato in relazione alla diffusione del Covid.

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