IL CASO – commercio area privata – subingresso – mancanza del titolo autorizzativo

18 Gennaio 2022
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Un’impresa comunica il subingresso per affitto di ramo d’azienda in un esercizio di vicinato. Agli atti dell’ufficio non risulta alcuna autorizzazione o SCIA per tale attività in capo al soggetto cedente. L’atto notarile relativo all’affitto del ramo d’azienda non cita alcun titolo abilitativo, descrivendo il ramo d’azienda come un complesso di locali, impianti, attrezzature, dotazioni, ecc. avente come destinazione d’uso l’esercizio dell’attività commerciale (secondo la definizione di azienda data del codice civile). Si chiede se per la cessione o per l’affitto del ramo d’azienda sia necessario che l’azienda sia attiva in capo al cedente (e quindi assistita da un titolo abilitativo quale un’autorizzazione o una SCIA per l’attività commerciale, anch’esso ceduto con il complesso dei beni aziendali), o se sia configurabile la cessione o l’affitto dell’azienda come complesso di beni aziendali non accompagnati da un titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita. Ammesso quest’ultimo caso, si chiede quindi se sia corretto far presentare al cessionario non già una comunicazione di subingresso (non collegabile ad alcun titolo abilitativo preesistente), bensì una Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Risposta:

La giurisprudenza costante ha chiarito in maniera inequivocabile che l’azienda, così come definita dall’articolo 2555 del Codice Civile “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività” può essere ceduta anche se il complesso dei beni non sia completo ed inoltre che non rileva il fatto che questa non sia in esercizio al momento in cui venga ceduta a terzi. (Cassazione n° 3950 del 6.Maggio.1997; Cassazione n° 5453 del 22 Agosto1983; Cassazione n. 3184 del 24 Novembre 1980; l’azienda esiste anche se i beni che la compongono non sono completi, ben potendo il subentrante completarli) (Cassazione n.4319 del 28 Aprile 1998; Cassazione 6243 del 24 Novembre 1980; è ininfluente la mancanza di un avviamento essendo sufficiente l’esistenza di un complesso di beni con il quale possa essere iniziata l’attività economica.) IL contratto citato nel quesito pertanto prevede un subingresso in una azienda i cui beni non sono completi, ben potendo il subentrante integrarli presentando una SCIA per avvio dell’attività di commercio su area privata, nel caso di specie esercizio di vicinato e non una comunicazione di subentro.

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