Risposta:
Con l’accordo raggiunto in sede di conferenza unificata Stato Regioni del 15 Luglio 2015 venne stabilito che la durata delle concessioni e le modalità di rinnovo delle stese e le disposizioni transitorie, che erano state oggetto dell’Intesa del 5 Luglio 2012, dovevano ritenersi applicabili anche alle concessioni di suolo pubblico rilasciate per l’esercizio dell’attività di somministrazione, rivendita della stampa quotidiana e periodica e attività artigianali. La relazione del Ministero dello Sviluppo Economico che accompagnava l’accordo indicava che i criteri relativi alla fase transitoria, rinnovo delle concessioni per le attività sopra menzionate in scadenza, non poteva non seguire i medesimi criteri che erano stati previsti per le concessioni relative al commercio su area pubblica. Ciò posto sembra di poter asserire, a parere di chi scrive, che alle concessioni di suolo pubblico utilizzate per l’attività di somministrazione, rivendita della stampa quotidiana e periodica e attività artigianali, siano applicabili le medesime disposizioni previste per le concessioni utilizzate per il commercio su area pubblica di cui all’articolo 180 del DL 34/2020. Riteniamo comunque che dovrebbero essere le regioni, che hanno competenza specifica per queste tipologie di attività, a fornire indicazioni utili e specifiche al fine di consentire, per tempo, l’avvio delle procedure di rinnovo. Per quanto a nostra conoscenza al momento solamente la Regione Toscana con gli articoli 55 e 56 della LR 62/2018 ha provveduto in tal senso.
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