Risposta:
Premesso che si tratta di vendita di un prodotto particolare e che quindi è opportuno sentire anche il parere dell’AUSL locale; si evidenzia che la Corte di Cassazione Sezioni unite penali nella sentenza 10/7/2019 n. 30475, consultabile sul sito alla voce Giurisprudenza, ha stabilito che la commercializzazione della cannabis sativa e, in particolare, di foglie, di infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242/2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati. Pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante. La recentissima sentenza della Corte Cass., Sez. IV, del 15/03/2021 (ud. 25/02/2021) n. 10021 precisa: “…la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate alla L. 2016, art. 4, commi 5 e 7 […] Sulla base di tali principi, il Tribunale ha ritenuto che il citato decreto del Ministero dell’Agricoltura ‒ che ha menzionato la «canapa sativa inflorescenza» destinata ad «usi estrattivi» tra le piante officinali ‒ non abbia mutato il quadro normativo, secondo cui permane la rilevanza penale dell’attività di vendita sul libero mercato di estratti dalle inflorescenze di canapa sativa destinati al consumo ed aventi effetti droganti”.
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