Ai sensi dell’art. 8 Legge 12 agosto 1993 n. 310 “il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una attività commerciale, nonchè il trasferimeno della gestione o della titolarità di un’impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del segretario comunale, entro venti giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all’ubicazione dell’esercizio”.
Si chiede se tale comunicazione è tuttora dovuta.
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