Risposta:
La vendita per asporto consiste nel fornire un prodotto, nel caso di specie alimentare, che può anche essere consumato sul posto purché non si operi il servizio assistito di somministrazione, quindi utilizzando anche i locali dell’azienda e gli arredi della stessa, come previsto dall’articolo 3 del DL 223/2006. Nel casi di specie invece si opera una vera e propria attività di somministrazione, preparando le due bevande e fornendo il prodotto nelle confezioni per il consumo, esattamente come avviene nei bar con la preparazione e fornitura del prodotto, dato che la somministrazione non consiste nella messa a disposizione delle attrezzature, ma nella fornitura del servizio che nel caso di specie è costituito, come detto, nella mescita delle due bevande nel contenitore utilizzato per il consumo. Come indicato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato 07683/2018 REG.RIC. Pubblicato 8 Aprile 2019 . In effetti qualche perplessità suscita la vendita del vin brulè che è prodotto dall’artigiano; ma anche in questo caso non può trattarsi di mescita ma solo di vendita in contenitori. Si consiglia di verificare se tra l’altro questa vendita rientra nelle attività dichiarate nella SCIA sanitaria
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