IL CASO – alcolici – area pubblica – divieto

27 Gennaio 2021
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Dovendo applicare l’articolo 87 del t.u.l.p.s. per la vendita di alcolici su area pubblica si chiede se i proventi siano da destinare allo Stato oppure al Sindaco.

Risposta:

 L’articolo 87 del TULPS, che prevede il divieto di vendita di bevande alcoliche su area pubblica deve essere applicato in relazione alle disposizioni contenute nelle leggi speciali quali la L 125/2001; viene pertanto soppresso il divieto assoluto di vendita mentre viene disciplinata la vendita in materia di orari, consentita sempre tra le 7,00 del mattino e le ore 24,00.  Riteniamo quindi, anche se il quesito non fornisce indicazioni specifiche, che difficilmente potrà essere applicato il divieto contenuto nell’articolo 87 del TULPS.

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