IL CASO – agibilità – durata – strutture

7 Settembre 2018
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Le strutture permanenti di pubblico spettacolo con affollamento superiore alle 200 persone (es. auditorium con capienza massima di 300 persone) per il quale è stato redatto verbale con parere favorevole dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo , in assenza di nuovi allestimenti o allestimenti temporanei o di variazione di quelli visionati, ha validità superiore ai due anni oppure deve essere chiesto un nuovo sopralluogo?

Risposta: 

Se si tratta di strutture fisse, non soggette a smontaggio e rimontaggio periodico delle stesse, non necessitano di una nuova agibilità salvo che tali strutture non abbiano subito delle modifiche tali da necessitare di una nuova verifica di sicurezza. La durata biennale della agibilità, prevista dall’articolo 141 comma 3 del regolamento di applicazione del TULPS si riferisce a strutture temporanee che vengono ogni volta che si utilizzano, montate e poi smontate. L’agilità rilasciata ad una struttura permanente non ha quindi scadenza ma la commissione ha l’obbligo di controllare con frequenza che la struttura mantenga le caratteristiche controllate e approvate dalla commissione come disposto all’art. 141, comma 1, lettera e), del reg. di es. del tulps
 

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