IL CASO – Noleggio con conducente – sospensione – durata

22 Maggio 2018
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Una Ditta titolare di licenza per NCC mediante autovettura ha chiesto, a febbraio 2014, la sospensione della licenza per furto del veicolo. La stessa non è più stata riattivata in quanto il titolare ha avuto problemi con l’ assicurazione per il risarcimento del danno subito e non ha potuto far fronte all’acquisto di un nuova vettura. Ora intende cessare l’attività (che sinora ha continuato ad esercitare con altre autorizzazioni per N.C.C. con autobus) ed ha ceduto l’autorizzazione sospesa ad un fratello , titolare di una s.r.l., che a sua volta già esercita l’attività di n.c.c. con sue licenze sia per autovetture che per autobus.

Si chiede se, in base alla normativa vigente, la sospensione della licenza per un periodo così lungo determini una decadenza o meno dall’autorizzazione rilasciata che deve essere quindi revocata e rimessa a bando o, diversamente, se sia possibile autorizzare il trasferimento chiedendo al subentrante di integrare la pratica di voltura con l’indicazione della vettura che intende adibire al servizio con la nuova autorizzazione che verrà rilasciata.

Risposta:

La legge 21/92 non prevede un termine massimo di sospensione dell’attività di noleggio con conducente che, se superato, operi  l’istituto della decadenza, dovrà essere il regolamento comunale a stabilire, se del caso, tale limite. In mancanza di tali normative non si potrà procedere alla dichiarazione di decadenza e quindi l’interessato potrà trasferire l’autorizzazione ad altra persona

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