L’art. 123 del reg. d’es. del t.u.l.p.s. stabilisce che “Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione”.
L’art. 13 del d.l. n. 5/2012, convertito con modificazioni con legge n. 35/2012, ha abrogato però il comma secondo del citato art. 123 che aggiungeva: “L’autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall’articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore”.
È doveroso quindi chiedersi quale conseguenza abbia l’eliminazione del comma secondo dell’art. 123, poiché non si tratta di un’eliminazione di un adempimento posto a carico degli organizzatori dell’evento sportivo che, si ripete, continuano a dover inviare l’avviso preventivo.
È venuto meno, infatti, l’obbligo posto a carico dell’autorità di pubblica sicurezza di invitare detti organizzatori a munirsi della licenza di cui all’art. 68 del t.u.l.p.s. se la manifestazione assume carattere di spettacolo o di trattenimento.
Questo mancato invito deve essere inteso come non più necessaria la licenza di cui all’art. 68?
Premesso che sarebbe interessante avere un’interpretazione del Ministero competente, si ritengono possibili queste ipotesi:
• se la manifestazione sportiva assume anche in parte carattere di spettacolo (con pubblico quindi che assiste) ma permane il carattere educativo senza fine di lucro, occorre solo verificare sicurezza dei luoghi (art. 80 t.u.l.p.s.) senza necessità di rilasciare la licenza di cui all’art. 68 t.u.l.p.s.; questa ipotesi è in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/1970 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 e dell’art. 666 c.p., nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore. Di fatto l’avviso preventivo abilita lo svolgimento della manifestazione, anche se acquisisce carattere di spettacolo o intrattenimento purché non vi sia imprenditorialità;
• se la manifestazione assume carattere di spettacolo senza carattere educativo e/o con fine di lucro occorre non solo verificare la sicurezza dei luoghi (art. 80 t.u.l.p.s.) ma anche l’obbligo della licenza di cui all’art. 68 del t.u.l.p.s.
Si aggiunge che la competenza a ricevere l’avviso non è stata trasmessa ai comuni né dal d.P.R. n. 616/1977 né dal d.lgs. n. 112/1998 benché questi siano competenti al rilascio della licenza di pubblico spettacolo e alla verifica della sicurezza dei luoghi.
La violazione dell’art. 123 del reg. d’es. del t.u.l.p.s. è sanzionata ancora penalmente dall’art. 221 del t.u.l.p.s. che espressamente recita “Salvo quanto previsto dall’art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 103”. Sanzione incongrua, se si pensa che per uno spettacolo o trattenimento abusivo si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 666 del c.p., depenalizzato dal d.lgs. n. 507/1999.
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