Questo obbligo è posto a garanzia del consumatore che, attraverso la pubblicizzazione dei prezzi, è in grado di raffrontare le varie politiche di vendita dei singoli operatori commerciali, al fine di effettuare gli acquisti laddove essi risultino più convenienti e, nel contempo, contribuisce ad incrementare la gara di concorrenza nei prezzi dei rivenditori.
Il citato art. 14 indica le modalità di adempimento di questo obbligo stabilendo che i prodotti esposti per la vendita al dettaglio:
• nelle vetrine esterne;
• all’ingresso del locale;
• nelle immediate vicinanze dell’esercizio;
• su aree pubbliche;
• sui banchi di vendita; debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
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