Finalmente si è avuta una chiara interpretazione della giurisprudenzia amministrativa in materia di
conferma positiva dei poteri del Sindaco per limitare
l’orario di esercizio degli esercizi pubblici e quelle della Cassazione penale in cui è stato chiarito quali sono le “esimenti” che in relazione al disturbo arrecato dal cliente davanti al locale ed il conseguente superamento dei limiti previsti dalla legge è punito solo come illecito amministrativo ex art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e non con la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p.
Ma vediamo il quadro di riferimento, iniziando l’analisi proprio sui problemi nell’applicazione che vi è stata in relazione all’art. 659 del codice penale.
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