Di là dalle eccezioni assolute, la regola della conoscibilità diffusa è temperata da eccezioni, poste a tutela di interessi pubblici, al ricorrere delle quali le amministrazioni possono (non devono) rifiutare l’accesso generalizzato, o differirlo, sulla base di una valutazione caso per caso. Si tratta di alcuni fra i limiti contemplati nel Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il cui obiettivo è rendere più semplice l’accesso ai documenti delle istituzioni europee. Gli interessi qui tutelati – così come quelli privati, di cui al comma 2 dell’art. 5-
bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – sono esposti a evoluzioni, talora anche repentine, validate, ove non anche indotte, dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
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