Anche per questa attività occorre richiedere un’apposita licenza all’autorità di pubblica sicurezza, prevista sempre dall’art. 57 del t.u.l.p.s.
Il Ministero dell’interno, con circolare n. 559/C.25055 dell’11 gennaio 2001 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2001), in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell’accensione di fuochi artificiali ha diramato precise disposizioni.
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