La Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008), ai commi 266 e 267 dell’articolo 1, ha definito e disciplinato il fenomeno dei “gruppi di acquisto solidale ” dei consumatori, vale a dire di quei soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni (ma non di servizi) e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico sul prezzo di acquisto della merce, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di qualsiasi attività di somministrazione e di vendita, cioè di commercio all’ingrosso o al dettaglio, sempre di beni (comma 266).
Insomma, uno strumento per la tutela del potere di acquisto dei consumatori che è necessario conoscere per evitare abusi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento