Gli impianti di carburante si possono installare anche in zona agricola

Approfondimento di Pippo Sciscioli

18 Giugno 2024
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Un impianto di distribuzione di carburanti può essere installato anche in zona omogenea tipizzata dallo strumento urbanistico comunale come agricola e senza necessità di attivare il meccanismo della variante urbanistica ex art.8 dpr n. 160/10.

Infatti, l’art.2 c.1 bis del d.lgs. 32/1998 (che contiene la disciplina generale in tema di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti) prevede testualmente che “La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A (centro storico)”.

In sostanza, il processo autorizzativo di un impianto di carburanti non richiede una particolare compatibilità urbanistica secondo il Prg, potendo di fatto sorgere in qualsiasi zona del territorio, tranne i centri storici e le aree attinte da specifici vincoli.

A ricordarlo, la recente sentenza n.341/2024 del Tar Cagliari che ha annullato il diniego opposto dal Comune capoluogo ad un’impresa che aveva presentato un progetto per la costruzione di un impianto di carburanti in una zona del territorio per la quale il PRG richiedeva la preventiva approvazione da parte del Comune di un piano attuativo, da redigersi a cura della ditta, esteso ad un’intera maglia del territorio. 

Inoltre, il Comune aveva subordinato l’assentibilità del progetto alla preventiva verifica, sempre a cura della ditta, dell’effettivo fabbisogno di nuovi impianti.

Secondo i giudici amministrativi sardi il diniego del Comune era illegittimo essenzialmente per tre ragioni:

1) in base alla legge quadro sui carburanti (d.lgs. 32/1998) ed alla normativa regionale attuativa, oltre che alla consolidata giurisprudenza amministrativa, vale il principio di liberalizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti, compatibili con qualunque destinazione impressa dagli strumenti urbanistici comunali (fatte salve le eccezioni già dette);

2) la localizzazione di tali impianti costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e quindi è ammissibile anche in zona agricola e senza necessità di ricorrere all’istituto della variante urbanistica di competenza del Consiglio Comunale;

3) i Comuni non possono in maniera immotivata e generica porre limiti o divieti alle attività economiche se non giustificati da motivi imperativi di interesse generale, non altrimenti risolvibili, purchè afferenti la tutela di altri beni e valori di interesse generale quali la tutela della salute, dell’ordine pubblico, dell’incolumità, del patrimonio artistico, storico e culturale, dell’ambiente. 

Secondo consolidata giurisprudenza gli atti di pianificazione urbanistica sono stati ritenuti non immuni dalle verifiche imposte dalla direttiva servizi dell’U.E. n.123/2006 (Bolkestein) per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione territoriale, dovendosi verificare se, in concreto, essi perseguano effettivamente finalità di tutela dell’ambiente urbano dell’ordinato assetto del territorio oppure perseguano la regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso ingiustificate restrizioni territoriali alla libertà di insediamento delle imprese.

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