Con
ordinanza n. 952/2010, il TAR della Campania, Sez. Seconda di Salerno, nel sospendere il provvedimento impugnato (ordinanza che vieta la vendita di stampa quotidiana e periodica) e fissare l’udienza del ricorso, precisa che “il ricorso appare, prima facie, meritevole di favorevole considerazione in sede cautelare, in considerazione del principio generale della liberalizzazione delle attività di servizi, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 59/2010 e dell’ampiezza precettiva dell’art. 1 dello stesso decreto legislativo, entro cui senz’altro rientra l’attività di rivendita di giornali e riviste, del resto non esclusa, ai sensi dei successivi artt. 2 – 7, dall’applicazione del prefato testo di legge.
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