Pubblichiamo le FAQ aggiornate relative all’istituzione dell’albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza introdotto con determinazione direttoriale 25 ottobre 2024, n. 656848.
1. DOMANDA – Chi può iscriversi all’Albo dei Punti Vendita Ricariche?
RISPOSTA – L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche ed è riservata, esclusivamente, a:
a. i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;
b. i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;
c. i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.
I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio delle attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva, a fronte della corresponsione di un compenso.
2. DOMANDA – Cosa possono fare i Punti Vendita Ricariche?
RISPOSTA – I Punti Vendita Ricariche effettuano operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede l’apertura o la ricarica presso il punto vendita. Presso i Punto Vendita Ricariche è vietato effettuare qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco, nonché il pagamento delle vincite.
3. DOMANDA – Come ci si iscrive all’Albo dei Punti Vendita Ricariche?
RISPOSTA – L’iscrizione all’Albo è effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli www.adm.gov.it.
Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), con le modalità di cui al sito www.spid.gov.it, ovvero di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (carta di identità elettronica).
L’accesso alla funzionalità necessita come prima operazione la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile, una volta effettuata l’autenticazione, alla voce di menu Mio Profilo. L’autorizzazione da richiedere è la seguente:
Funzionalità Esercenti Giochi Albo PVR (dlr_giochi_pvr_esercenti). Una volta richiesta l’autorizzazione le funzionalità saranno disponibili nella sezione Interattivi -> Giochi -> Punti Vendita Ricariche.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, i soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche devono rendere dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relative alla insussistenza negli ultimi cinque anni:
i.) di condanne con sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze definitive di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati collegati ad attività di stampo mafioso, delitti contro la fede
pubblica, delitti contro il patrimonio, reati di natura finanziaria o tributaria, reati riconducibili ad attività di gioco illecito;
ii.) di dichiarazione di fallimento, ovvero, ai sensi dell’articolo 349, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, di provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa e pronuncia di omologazione del concordato preventivo;
iii.) di sentenze definitive di condanna, emesse dal giudice tributario, in materia di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
iv.) di provvedimenti di cancellazione dall’Albo per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell’iscrizione.
È, inoltre, necessaria la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.
Il richiedente l’iscrizione è tenuto, inoltre, a dichiarare l’indirizzo esatto dell’esercizio ove viene effettuata l’attività di Punto Vendita Ricariche.
Una volta completata la procedura di compilazione dei dati del Punto Vendita Ricariche, l’applicativo genera il codice univoco identificativo che dovrà essere utilizzato per la successiva fase della procedura. L’iscrizione all’Albo è, infatti, subordinata al pagamento di euro 100,00 (euro cento/00), da effettuarsi a mezzo di F24 Accise, utilizzando il codice tributo 5505 denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”, oltre all’imposta di bollo pagabile tramite la piattaforma digitale PagoPA. Per il completamento dell’iscrizione sarà necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate comunichi l’esito positivo del versamento effettuato tramite F24. Tale operazione, non dipendente dall’applicativo, né dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, potrebbe richiedere anche più di un giorno.
Ai fini dell’iscrizione, è previsto il pagamento di un importo pari a euro 100,00 per ciascun esercizio nel quale viene svolta la relativa attività di punto vendita di ricarica, oltre all’imposta di bollo.
Una volta completata la fase di iscrizione a cura del titolare del Punto Vendita Ricariche, il concessionario o i concessionari con cui è stato stipulato un contratto di commercializzazione, tramite l’applicazione resa disponibile nella propria area riservata, dovrà convalidare i propri Punti Vendita Ricariche, con la correlata trasmissione di tali informazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’accesso a tale servizio telematico è consentito previa abilitazione, effettuata dal proprio gestore, alla dlr: “dlr_giochi_pvr_concessionari”.
Il Concessionario, una volta effettuato l’accesso all’area riservata con le proprie credenziali, potrà accedere al servizio selezionando la voce: “Punti Vendita Ricariche” dall’apposito menu di navigazione. Potrà quindi procedere alla registrazione dei dati di contrattualizzazione dei PVR attraverso la funzionalità “Registra nuova richiesta”.
È prevista, per i concessionari, la possibilità di lavorazione massiva dei contratti.
Maggiori e più dettagliate informazioni saranno presenti nell’area riservata ai concessionari.
Una volta completata l’iscrizione, a seguito della convalida da parte del concessionario, nell’area riservata del singolo titolare del Punto Vendita Ricarica è resa disponibile una targa di riconoscimento del Punto Vendita Ricariche che il titolare del Punto Vendita Ricariche deve provvedere a stampare su un supporto cartaceo di formato minimo 21 cm di altezza e 14,8 cm di larghezza, in modo da garantire la leggibilità della targa e la non deteriorabilità.
La targa, oltre a riportare il logo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il logo caratterizzante l’attività svolta nell’esercizio e i dati identificativi del Punto Vendita Ricariche, riporta un QR code tramite il quale è possibile interrogare i dati completi del Punto Vendita Ricariche presenti sulle banche dati dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La targa di riconoscimento dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.
4. DOMANDA – Quando è possibile iscriversi all’Albo dei Punti Vendita Ricariche?
RISPOSTA – I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024.
Il 19 novembre, pertanto, l’Albo dei Punti Vendita Ricariche sarà pubblicato con finalità di pubblicità legale, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, a decorrere da tale data, pertanto, potrà esercitare l’attività di Punto Vendita Ricariche solamente chi risulta iscritto all’Albo.
Una volta pubblicato l’Albo, comunque, le nuove iscrizioni potranno essere fatte da subito e in qualunque momento; l’Albo, infatti, si aggiornerà in tempo reale con i nuovi iscritti, consentendo a chiunque si iscriva di cominciare la propria attività, subito dopo che un concessionario abbia proceduto alla contrattualizzazione del Punto Vendita Ricariche, tramite l’applicativo ad essi dedicato.
In via transitoria, per il solo anno 2025, il rinnovo dell’iscrizione andrà fatto entro il 28 febbraio mentre, per l’anno 2026, sarà attuata la regola ordinaria del rinnovo dell’iscrizione da effettuarsi fra il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
L’Albo riporterà, per ogni Punto Vendita Ricariche:
a) i dati identificativi: ragione sociale e partita IVA;
b) l’indirizzo;
c) il codice univoco identificativo di iscrizione all’Albo;
d) il concessionario/concessionari con cui il Punto Vendita Ricariche è contrattualizzato.
5. DOMANDA – Nei contratti fra Punto Vendita Ricariche e concessionario è previsto il “divieto di utilizzo di apparecchiature automatiche, prive di dispositivi per la identificazione del giocatore e della sua maggior età, per l’apertura e la ricarica dei conti di gioco”. Cosa si intende per “identificazione del giocatore e della sua maggior età”?
RISPOSTA – Nei Punti Vendita Ricariche non è consentita la presenza di terminali totalmente automatizzati che, senza la supervisione e il controllo del titolare del punto vendita ricariche, consentono tramite QR-Code o tramite scratch o con altri strumenti, la ricarica del conto di gioco, senza che sia assicurata in alcun modo la corrispondenza fra il titolare del conto di gioco e l’utente né, tantomeno, che l’utente stesso sia un minore (che utilizza, evidentemente, un conto di gioco intestato fittiziamente ad altra persona).
La presenza di tali dispositivi – che consentono di effettuare una ricarica su un conto di gioco in maniera totalmente autonoma, senza la supervisione di un operatore – può essere ammessa presso un PVR purché gli stessi siano dotati dei necessari accorgimenti minimi atti a verificare la corrispondenza tra il titolare del conto ricaricato e il soggetto che materialmente ha effettuato la ricarica. Inoltre, i dispositivi in parola devono essere posti a vista del titolare del PVR affinché ne possa controllare costantemente l’accesso.
Qualora tali dispositivi non consentano la certa identificazione del titolare del conto di gioco, devono ritenersi di per sé vietati, a meno che non siano posti sotto l’immediata vigilanza e responsabilità del titolare del PVR che, deve, quindi, espressamente autorizzare l’uso del
dispositivo, dopo aver verificato personalmente l’identità del soggetto titolare del conto di gioco.
6. DOMANDA – Cosa si intende per contenuto minimo dei contratti che i Punti Vendita Ricariche devono sottoscrivere con i concessionari ed entro quando vanno adeguati e sottoposti alla validazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli?
RISPOSTA – I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano avvalersi dei Punti Vendita Ricariche per la commercializzazione delle attività in concessione devono instaurare rapporti esclusivamente con i soggetti che risultino iscritti all’Albo.
I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che abbiano instaurato un rapporto contrattuale con i Punti Vendita Ricariche iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare la contrattualizzazione o la risoluzione del contratto tramite l’area riservata.
I contenuti minimi contrattuali posti dall’articolo 6, comma 4 della determinazione di istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche replicano obblighi e divieti già previsti dalla legge o che ne costituiscono diretta ed immediata attuazione (vedasi lettere da d) a j), nonché lettera n) dell’articolo 6, comma 4) e sono, pertanto, applicabili nei confronti dei Punti Vendita Ricariche, indipendentemente dall’essere espressamente richiamati nei contratti. Le altre previsioni contenute nel citato articolo 6, comma 4, devono ritenersi applicabili a seguito della stipula dei contratti, il cui schema deve essere, pertanto, adeguato e sottoposto alla validazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30 giugno 2025. Una volta validati, pertanto, i contratti non rispondenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 della determinazione di istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche, sono nulli.
Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui all’articolo 3 della determinazione è risolto di diritto.
PER APPROFONDIRE
► Gioco on line: istituzione dell’Albo Punti Vendita Ricariche
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