La
sentenza n. 39 del 28 gennaio 2010 del Tar Friuli Venezia Giulia sostiene che è legittimo il diniego alla richiesta di autorizzazione per l’apertura di un bar in centro urbano quando i criteri di programmazione per l’apertura ed il trasferimento degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande prevedono l’impossibilità di rilasciare nuove autorizzazioni. I giudici amministrativi hanno ritenuto che “
la limitazione degli insediamenti in zona 1, quale criterio di programmazione previsto dal regolamento comunale applicato con il provvedimento impugnato appare improntato alla finalità di estendere la distribuzione della rete alle zone periferiche in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all’interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori e quindi mirando ad ottenere per tali motivi una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, punto sul quale non viene svolta alcuna censura.”
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