Friuli Venezia Giulia: sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali

12 Marzo 2010
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Parere 4/3/2010, n. 3624

Ai sensi dell’art. 7, lr 4/2003, per le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l’ente locale può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a diecimila euro, determinate con proprie norme regolamentari.

Il Comune chiede di conoscere se possa essere prevista, in apposito regolamento, una norma che stabilisca, in caso di inottemperanza a norme regolamentari e ad ordinanze sindacali, sanzioni di importo superiore rispetto a quanto previsto dall’art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.
Si rileva, preliminarmente come l’art. 7 bis del d. lgs. 267/2000 non trovi applicazione in Friuli Venezia Giulia ove, invece, si osservano le disposizioni di cui all’art. 7 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali), che espressamente prevede: ‘Le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l’irrogazione da parte dell’ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonche’ di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attivita’ derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari’.
Alla luce di un tanto, si ritiene che l’ente possa senz’altro provvedere a disciplinare con regolamento le sanzioni amministrative per l’inosservanza delle norme regolamentari e delle ordinanze in parola, purchè non venga superato l’importo massimo, di euro diecimila, previsto dalla normativa regionale.

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