FIPE – le FAQ sul DPCM 18/10/2020

21 Ottobre 2020
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Pubblichiamo le FAQ della FIPE sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/10/2020

 

Limite di sei persone per tavolo, è derogabile nel caso di una famiglia composta da 8 membri, tutti conviventi nella stessa abitazione?

No. Il limite stabilito nel nuovo testo dell’art. 1, comma 1, lett. ee), deve considerarsi assoluto, in quanto il legislatore non ha previsto alcun tipo di deroga.

Ho una gelateria con codice ateco 56 e non possiedo tavoli all’interno né all’esterno del locale. Devo chiudere alle 18?

Il DPCM del 18 ottobre 2020 stabilisce che le attività dei servizi di ristorazione (dunque quelle con codice Ateco 56, tra cui possono rientrare anche le gelaterie e pasticcerie) in cui non sia possibile il consumo al tavolo, sono consentite fino alle 21.00. Successivamente a tale orario resta sempre consentita la consegna a domicilio (delivery) – eseguita nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto – ed è possibile effettuare l’asporto (take away) solo fino alle 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (cartello Fipe). La sua gelateria, dunque, potrà rimanere aperta per effettuare i suddetti servizi.

Una domanda: riguardo una festa di cresima con invitati massimo 30 persone, posso metterli in un’unica tavolata o anche per loro vale il limite di 6 persone per tavolo?

No, non è possibile disporre una tavolata unica. Il DPCM del 18 ottobre, infatti, è intervenuto chiarendo espressamente che possono esserci al massimo 6 persone per ciascuno tavolo.

Chiedo scusa nel computo delle persone ammesse vanno considerati anche i membri dello staff presenti nel locale in servizio o soltanto la clientela?

E’ ragionevole interpretare l’obbligo di cui all’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1, lett. ee), come modificato dal DPCM del 18 ottobre, come riferito ai soli avventori e non anche ai dipendenti. Lo scopo della norma, infatti, sembrerebbe orientato ad agevolare i controlli da parte delle autorità circa il massimo numero di clienti che possono essere presenti, nel rispetto delle norme di sicurezza, all’interno del locale (cartello Fipe).

Il cartello da esporre con il numero massimo di persone che può ospitare il locale è da intendersi per l’area al chiuso o anche per quella all’aperto?

L’art. 1, comma 1, lett ee) come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020 stabilisce “l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”. Dunque, dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che tale indicazione vada fornita solo con riferimento ai locali interni, non contemplando esplicitamente gli eventuali spazi esterni, quali dehors ecc.

I bar, a prescindere dalla metratura del locale, a partire dalle 18.00 possono somministrare cibi e bevande solo al tavolo perchè non è ammessa la consumazione al banco, giusto?

A partire dalle 18 non sono ammesse le consumazioni in piedi all’interno del locale o stazionando nelle sue immediate vicinanze. Si ricorda che, l’art. 1, comma 1, lette ee), come modificato dal DPCM del 18 ottobre u.s., consente alle attività con codice Ateco 56 di effettuare l’asporto (take away) fino alle 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (cartello Fipe).

 Ho un bar senza posti interni ma ho un dehors, devo chiudere alle 18.00?

No. Il DPCM del 18 ottobre u.s. non fa distinzione circa il luogo interno/esterno in cui sono posizionati i tavoli, conseguentemente, l’attività potrà continuare nei confronti dei clienti che si trovino ai tavoli posti nei dehors.

Sono titolare con mia moglie di un bar in provincia di Chieti, vorrei sapere se possibile se si possono fare i seguenti giochi: calciobalilla e gioco delle carte. E se la risposta è sì, con quali prescrizioni?

Il DPCM del 18 ottobre 2020 e quello del 13 ottobre 2020 non hanno apportato restrizioni particolari in ordine alle attività che prevedono la condivisione di oggetti. Dunque, salvo specifiche restrizioni che potrebbero essere state introdotte dalla propria Regione/Provincia autonoma in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica locale, si può tenere presente quanto prescritto nell’Allegato 9 del DPCM del 13 ottobre, nel quale viene stabilito che per le attività che prevedono la condivisione di giochi da tavolo, biliardo ecc., occorre adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Per quanto riguarda le carte da gioco è consigliata una frequente sostituzione dei mazzi di carte usate con quelli nuovi. Per saperne di più, contatti la nostra Associazione territorialmente a lei più vicina.

Ho una domanda in merito al nuovo DPCM. Ho una gelateria con tavoli disposti su 120mq circa: DOPO le ore 18 il cliente può prendere al banco e poi consumare al tavolo, o al suo ingresso deve sedersi IMMEDIATAMENTE ed essere sempre e comunque servito al tavolo? Grazie

Il DPCM del 18 ottobre non esplicita alcuna modalità al riguardo. Tuttavia, poiché la finalità è quella di evitare che si creino assembramenti, dopo le 18.00 è consigliabile servire i consumatori direttamente ai tavoli in modo da limitare al massimo il flusso di movimento da parte degli avventori.

 

Fonte: www.fipe.it

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