GREEN PASS
I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti, dal 10 gennaio 2022, il cosiddetto green pass rafforzato sono soggetti al medesimo obbligo e a decorrere dalla stessa data?
Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all’articolo 9-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass “rafforzato”(tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.
Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta?
Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022?
I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.
I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?
No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale possono accedere alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass, “base” o “rafforzato”?
Sì, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica possono accedere liberamente a tutte le attività e a tutti i servizi che richiedono il green pass, sia esso “base” o “rafforzato”, presentando la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 anche in formato cartaceo. Con la prossima adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà consentito il rilascio in formato digitale di tale certificazione, che potrà essere verificata nel rispetto della disciplina in materia di privacy anche per mezzo dell’app Verifica C-19.
È obbligatorio avere il Green Pass per accedere agli esercizi degli artigiani o ad altre attività, diverse da quelle commerciali e da quelle che offrono servizi alla persona (per esempio: autofficine, autolavaggi, agenzie immobiliari, agenzie di viaggio etc.)?
No, se in tali esercizi si svolgono solo ed esclusivamente le attività per le quali non c’è obbligo di Green Pass. Nel caso in cui, invece, nello stesso esercizio si effettuino anche attività commerciali o si offrano servizi alla persona, il possesso del Green Pass è richiesto solo ai soggetti che accedono a tali attività e servizi.
Gli artigiani e le altre attività, diverse dai servizi alla persona, che svolgono in via secondaria anche un’attività di tipo commerciale, devono controllare il Green Pass all’ingresso a tutti i clienti?
No. I titolari di questi esercizi non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del Green Pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione e limitatamente alla clientela che usufruisce dei servizi commerciali.
L’obbligo di possedere il Green Pass rafforzato sussiste anche per i clienti che acquistano cibi e bevande per asporto in bar, ristoranti e locali assimilati?
No, i clienti che acquistano cibi e bevande, esclusivamente per asporto, in bar, ristoranti e locali assimilati non sono obbligati al possesso del Green Pass rafforzato. In ogni caso, tali clienti devono trattenersi nei locali per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei prodotti e non possono consumarli all’interno dei locali stessi o negli spazi esterni appositamente attrezzati.
VARIE
In zona gialla e arancione, vige ancora il limite massimo di quattro persone sedute allo stesso tavolo nei bar e nei ristoranti, per il servizio al tavolo al chiuso?
No. In seguito all’introduzione dell’obbligo di Green Pass rafforzato, nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione non vi sono più limiti relativi al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo, purché sia mantenuto il rispetto delle capienze e delle regole per l’esercizio di tali attività stabilite negli specifici protocolli di settore.
In zona arancione e in zona rossa, vige ancora il divieto di apertura dei negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)?
No. In seguito all’introduzione delle norme sul possesso del Green Pass base per l’accesso agli esercizi commerciali e alle attività che prestano servizi alla persona non definiti come “esigenze essenziali e primarie”, i divieti in merito all’apertura degli esercizi presenti nei centri commerciali in zona arancione e in zona rossa non sono più in vigore. È quindi possibile, anche in tali zone, aprire le attività commerciali e di servizi alla persona all’interno dei centri commerciali anche nei giorni festivi e prefestivi, purché siano rispettate le norme sul possesso del Green Pass e quelle per l’esercizio di tali attività stabilite dai protocolli di settore.
MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)
In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie?
L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.
Quando e dove si deve indossare la mascherina?
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus). Inoltre, devono essere obbligatoriamente indossati nei luoghi all’aperto in cui si configurino assembramenti o affollamenti.
Restano in ogni caso in vigore gli ulteriori obblighi in merito all’uso delle mascherine all’aperto previsti da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida.
L’obbligo non è comunque previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?
La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
– per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
– per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
– per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo. Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore. In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.
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