Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge di delegazione europea che all’art.4 contiene la delega per la reintroduzione nel nostro ordinamento dell’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per i prodotti alimentari e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 1169/2011 in materia di etichettatura.
L’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento riguarderà gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. Allo stesso tempo partirà a breve la notifica della norma alle autorità europee per la preventiva autorizzazione. L’Italia insisterà sulla legittimità dell’intervento in applicazione di quanto previsto dall’articolo 38 del regolamento n. 1169/2011, motivandola in particolare con ragioni di più efficace tutela della salute dei consumatori.
“Quello di oggi – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – è un passo importante che conferma la volontà del Governo di dare indicazioni chiare e trasparenti al consumatore sullo stabilimento di produzione degli alimenti. Diamo una risposta anche alle tantissime aziende che hanno chiesto questa norma e hanno continuato in questi mesi a dichiarare lo stabilimento di produzione nelle loro etichette. Non ci fermiamo qui, porteremo avanti la nostra battaglia anche in Europa, perché l’etichettatura sia sempre più completa, a partire dall’indicazione dell’origine degli alimenti. Per noi si tratta di un punto cruciale, perché la valorizzazione della distintività del modello agroalimentare italiano passa anche da qui. Lo scorso anno per la prima volta il Governo ha chiamato i cittadini a esprimersi ufficialmente su questa materia, attraverso una consultazione pubblica online. Il 90% dei 26 mila italiani che hanno risposto ha detto che vuole leggere la provenienza chiaramente indicata sui prodotti che consuma”.
Il CdM ha anche approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 della commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti. Nello specifico con l’intervento, che si affianca a quello già realizzato con la legge 9 del 14 gennaio 2013, sono state inserite le sanzioni riguardanti l’indicazione obbligatoria dell’origine, nonché quelle relative alla leggibilità delle informazioni in etichetta (origine e denominazione di vendita).
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