Il provvedimento, è composto di 7 articoli, l’articolo 4 rappresenta il cuore della norma e prevede l’obbligo di indicare la provenienza dei cibi sia per i prodotti trasformati che non, lungo tutta la filiera e quindi in ogni fase della produzione, in sostanza, dai campi agli scaffali.
E’ prevista anche l’indicazione di un’eventuale presenza di ogm dei singoli ingredienti di alimenti trasformati.
Tuttavia, l’attuazione della legge prevede decreti per ogni prodotto, filiera per filiera. Fino ad oggi, le etichette d’origine in Italia erano obbligatorie solo per alcuni alimenti: uova, latte fresco, carne bovina, carne di pollo, passata di pomodoro, olio extra vergine di oliva e miele, d’ora in poi l’obbligo sarà esteso a tutti gli alimenti.
In sintesi il contenuto dei diversi articoli.
Articolo 1: estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono contratti di filiera e di distretto, la cui operatività era finora limitata alle aree sottoutilizzate.
Articolo 2: reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta.
Sempre nell’art.2 viene istituito un ‘Sistema di produzione integrata’ dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti e caratterizzato dall’utilizzo di tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. L’adesione al Sistema è volontaria.
Il prodotto finale dovrà seguire le regole di produzione stabilite, sarà controllato da organismi terzi accreditati e identificato con uno specifico logo.
Per la concreta operatività del sistema, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali con i quali saranno prescritti i requisiti e le norme tecniche di produzione integrata, le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito sistemi analoghi.
Articolo 3: reca disposizioni riconducibili alla salvaguardia delle produzioni italiane di qualità.
Articolo 4: detta la nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, che ha la finalità di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e di rafforzare le possibilità di prevenzione e repressione delle frodi alimentari.
Si prevede l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio (trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati) di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alla altre indicazioni previste dalla normativa già vigente.
E’ inoltre previsto, in conformità alla normativa dell’Unione europea, anche l’obbligo di indicazione in etichetta dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
Per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti.
Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
Sarà anche obbligatorio, nei casi in cui è prevista l’indicazione obbligatoria, indicare l’origine del cosiddetto “ingrediente caratterizzante evidenziato”.
Articolo 5: prescrive che per i prodotti alimentari le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio, come previsto dal codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).
L’omissione di tali informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del medesimo codice.
Articolo 6: riformula le sanzioni per le violazioni in materia di produzione e commercio dei mangimi.
Articolo 7: introduce l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, per assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato.
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