Per il Tar il provvedimento di cessazione è illegittimo per due motivi:
la disposta chiusura ad horas dell’esercizio commerciale avrebbe dovuto essere preceduta da un apposito procedimento di secondo grado, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, per l’annullamento d’ufficio delle precedente autorizzazione commerciale assentita, ancorché in via tacita (ex art. 7 del d.lgs. n. 114 del 1998, giusta la d.i.a, prot. 4729 del 26 febbraio 2009, mai contestata), dallo stesso Comune;
sproporzione e mancata considerazione dell’interesse della società privata alla prosecuzione dell’attività illo tempore autorizzata, atteso che – pur in mancanza di ragioni sostanziali di insalubrità, antigienicità o non agibilità dei locali (nulla infatti in tal senso è detto nel provvedimento impugnato) – ha disposto senz’altro la cessazione dell’attività commerciale per il solo motivo formale della mancanza del certificato di agibilità
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