Emilia-Romagna – sale gioco e scommesse vietate entro 500 metri da scuole e centri di aggregazione giovanili

15 Giugno 2017
Modifica zoom
100%
Diventa operativo il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito entro una distanza di 500 metri da scuole, luoghi di aggregazione giovanili e di culto.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato, con una specifica delibera, le modalità applicative previste dalla legge regionale sul gioco d’azzardo patologico del 2013, riprese e ulteriormente rafforzate dal Testo unico per la promozione della legalità che ha visto la luce alla fine del 2016.

Nel testo della delibera vengono definite le sale gioco e le sale scommesse come i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile, mentre gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la cui installazione è necessario il possesso di una specifica licenza.

Il divieto previsto si applica sia alla nuova apertura che alle sale giochi e sale scommesse già in esercizio, oltre che alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni.

Per nuova installazione, come specifica il documento, si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I luoghi sensibili sono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori.

Libertà viene lasciata ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni, ma viene indicato come criterio l’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Ogni Comune dovrà svolgere questa valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione del proprio territorio, e può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono. Foto di Patrizia Garau, archivio Agenzia di informazione e comunicazione Regione Emilia-Romagna.

La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve.

La misurazione va effettuata dall’ingresso considerato come principale – della sala giochi, della sala scommesse o dell’esercizio in cui l’apparecchio è installato – e quello del luogo sensibile. In occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima vanno tenuti in considerazione anche i luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.

Il Comune deve provvedere ad individuare i luoghi sensibili sul proprio territorio entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e deve individuare le sale giochi e le sale scommesse e tutti gli esercizi autorizzati che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito situati a meno di 500 metri.

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti, acquisendo le relative mappature.

Sulla base di questa analisi, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e delle sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio l’adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.

Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell’esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi. Il periodo di sei mesi tra la fine della mappatura e l’adozione dei provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute con l’esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura.

Per consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività spostandola in zona non soggetta a divieto è concessa una proroga al massimo di sei mesi rispetto al termine. Per beneficiare di questa proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura domanda al Comune competente.

L’autorizzazione per l’esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato. Analogamente non sarà autorizzata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

Per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera della Giunta, l’iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l’installazione dell’apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili.

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza del divieto sono esercitate dal Comune attraverso la Polizia locale. Ferma restando la chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse, i Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere l’applicazione di sanzioni pecuniarie, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell’attività. L’accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo, in violazione della distanza dai luoghi sensibili, comporta la chiusura dell’apparecchio con i sigilli, oltre che l’applicazione di sanzione amministrative pecuniarie.

I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale, devono trasmettere all’Osservatorio regionale sul Gioco d’azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sigillati.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento