La Regione Emilia Romagna, con
parere n. 214563 dell’1 settembre 2010 ha precisato che nella modulistica comunale da utilizzare per gli esercizi di vicinato non è più necessario che la modulistica riporti l’indicazione della tabella speciale per distributori carburanti ma che “possa limitarsi all’indicazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare, rispetto ai quali il gestore è tenuto a dichiarare i requisiti in proprio possesso”
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