Art. 40 – Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche), è inserito il seguente:
“2 bis. Le imprese assolvono agli adempimenti di cui alla presente legge mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.”.
2. Per l’anno 2013 il termine di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 1 del 2011 è prorogato al 31 marzo 2013
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